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Il quadro deve osservare l’orario di lavoro?

9 Maggio 2025da Admin2

Cass. civ., sez. lav., ord. 06 aprile 2025, n. 9081

La decisione riguarda il caso di un dipendente, con qualifica di quadro, licenziato dopo che la società datrice di lavoro aveva scoperto che, sistematicamente, egli prolungava di un’ora la pausa pranzo oppure anticipava l’uscita dall’azienda. Il dipendente, soccombente in entrambi i gradi di giudizio, ricorreva in Cassazione argomentando che egli non sarebbe stato soggetto all’osservanza dell’orario di lavoro in ragione della deroga espressamente prevista dall’art. 17 del d.lgs. 66/2003 per i dirigenti, il personale direttivo e, comunque, i soggetti dotati di potere decisionale autonomo.

La Cassazione, nel rigettare il motivo e confermare la legittimità del licenziamento, ha ricordato che, a prescindere dall’inquadramento contrattuale come quadro, ai fini dell’applicazione della deroga ricordata conta la sussistenza di una funzione direttiva o di poteri di decisione autonomi in capo al lavoratore, che viceversa il ricorrente non possedeva. D’altra parte, il contratto collettivo applicato al rapporto richiamava espressamente anche la qualifica di quadro per l’osservanza dell’orario giornaliero.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2020/03/AdobeStock_101479610-scaled.jpeg 1707 2560 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22025-05-09 10:19:402025-05-09 10:19:40Il quadro deve osservare l’orario di lavoro?
Giurisprudenza in Giurisprudenza

Ancora novità da Ministero e Ispettorato sulle “dimissioni di fatto”

9 Maggio 2025da Admin2

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nota prot. 10 aprile 2025, n. 2504

Ispettorato Nazionale del Lavoro, nota prot. 29 aprile 2025, n. 3984

A distanza di poche settimane dalla Circolare n. 6/2025, il Ministero del lavoro con la Nota in oggetto è tornato sulle c.d. “dimissioni per fatti concludenti” per rispondere ad alcune richieste di chiarimenti pervenute dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro.

Il primo quesito riguardava la possibilità, per la contrattazione collettiva, di prevedere un numero di giorni di assenza ingiustificata inferiore ai 15 previsti dalla legge come termine decorso il quale il datore di lavoro può ottenere la risoluzione del rapporto. Il Ministero, ribadendo la posizione espressa nella Circolare, ha affermato di ritenere in via prudenziale che la contrattazione possa intervenire solo prolungando il termine, dal momento che la possibilità di introdurre termini inferiori non sarebbe sufficientemente tutelante per i lavoratori.

Il secondo quesito riguardava le conseguenze del mancato ripristino del rapporto di lavoro nel caso in cui l’Ispettorato verifichi l’insussistenza dei presupposti per la comunicazione del datore in seguito alla quale si produce l’effetto di risoluzione del rapporto di lavoro (ad es., qualora il lavoratore abbia comunicato le ragioni che gli impedivano di giustificare la propria assenza). Il Ministero ha affermato che che se il datore di lavoro non ritiene valide le ragioni del lavoratore, non possa operare alcuna automaticità della costituzione del rapporto (che dovrà pertanto essere ottenuta in via giudiziale).

Tenendo conto delle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro, infine, l’INL, con la seconda nota in oggetto, ha aggiornato il modello per la comunicazione delle “dimissioni di fatto” sulla base delle indicazioni contenute nella Circolare e nella nota del Ministero.

 

 

 

  • INL-DCVIG.3984.29-04-2025_risoluzione-rapporti-di-lavoro
  • Modello-comunicazione-art.-26-comma-7-bis-D.Lgs_.-n.-151-2015-1
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Prassi in Prassi

Sul diritto di critica del dipendente che denuncia la mancata applicazione delle norme Anticovid

9 Maggio 2025da Admin2

Cass. civ., sez. lav., ord. 24 aprile 2025, n. 10864

Un dipendente veniva licenziato in seguito ad un acceso scambio epistolare con l’A.D. della società per cui lavorava, avente ad oggetto la ritenuta cattiva applicazione dei protocolli anti-contagio. La Corte di Appello, pur ritenendo sproporzionato il licenziamento, non aveva disposto la reintegrazione del lavoratore perché il suo comportamento aveva comunque rilievo disciplinare, essendosi risolto in un «indebito abuso critico rivolto a una figura di forte rilievo aziendale».

La Cassazione ha invece ritenuto che una corretta applicazione dei principi sul diritto di critica del lavoratore comportasse la piena legittimità del comportamento del dipendente e quindi richiedesse l’applicazione della tutela reintegratoria per insussistenza del fatto contestato. A rilevare, in particolare, era l’omessa verifica, da parte dei giudici di merito, della continenza formale delle espressioni utilizzate dal lavoratore. Posto che la critica è per definizione espressione di dissenso e disapprovazione sull’operato altrui, l’offensività di un’espressione oltrepassa il limite della continenza solo quando è veicolata con epiteti volgari o infamanti o quando è avulsa dall’oggetto della critica. Anche toni accesi, pertanto, quando connessi all’espressione di una critica articolata rispetto alle modalità di gestione del rapporto di lavoro, sono legittimi quando non presentano i caratteri dell’offesa gratuita ed esorbitante rispetto alle motivazioni sostanziali dello scambio.

Inoltre, il fatto che il lavoratore avesse effettuato una segnalazione al Comitato anti-Covid volta a sollecitare una verifica sull’operato dell’A.D., che secondo la Corte di Appello sarebbe stata indicativa della volontà offensiva del ricorrente, al contrario mostrava la convinzione di questi nella bontà delle proprie ragioni. Risultavano pertanto applicabili anche le tutele per il whistleblower previste dal d.lgs. 24/2023.

 

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2025/05/un-lavoratore-che-critica-il-suo-datore-di-lavoro-che-non-rispetta-la-normativa-anticovid.jpg 832 1472 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22025-05-09 10:18:532025-05-09 10:18:53Sul diritto di critica del dipendente che denuncia la mancata applicazione delle norme Anticovid
Giurisprudenza in Giurisprudenza

Autonomia del patto di non concorrenza e congruità del corrispettivo

9 Maggio 2025da Admin2

Cass. civ., sez. lav., ord. 8 aprile 2025, n. 9256

Il patto di non concorrenza, anche se stipulato contestualmente al contratto di lavoro, è autonomo da questo e trova la sua causa nello scambio fra l’impegno del datore a corrispondere una somma di denaro e l’impegno del lavoratore a non svolgere attività in concorrenza per un periodo determinato successivo alla fine del rapporto di lavoro. Il patto è valido, dal punto di vista del corrispettivo previsto per il lavoratore, se è determinato o determinabile e se non risulta meramente simbolico o manifestamente sproporzionato rispetto al sacrificio richiesto al lavoratore. Queste caratteristiche vengono definite al momento della stipulazione, quindi la congruità del patto di prova deve essere valutata ex ante, cioè alla luce del tenore delle clausole e non per quanto poi in concreto possa accadere: da questo punto di vista, è indifferente che il corrispettivo pattuito sia erogato in costanza di rapporto di lavoro o dopo la cessazione.

Ricordando questi principi, la Cassazione con la decisione in oggetto ha cassato la decisione di Appello secondo cui il compenso previsto per il lavoratore, benché determinabile, era incongruo, avendo egli percepito solo la tranche maturata in costanza di rapporto prima delle dimissioni, effettuate prima della scadenza del periodo per era prevista la corresponsione periodica del corrispettivo. La sentenza di Appello aveva, secondo la S.C., effettuato una commistione fra i profili attinenti alla validità del patto di non concorrenza e quelli relativi alla fase esecutiva. Infatti, l’obbligazione di pagare il corrispettivo era indipendente dalla durata del rapporto di lavoro e l’ex datore aveva smesso di pagarlo non per la fine del rapporto, ma perché aveva scoperto l’inadempimento agli obblighi di non concorrenza.

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2018/07/pexels-photo-886465.jpeg 1500 2250 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22025-05-09 10:18:332025-05-09 10:18:33Autonomia del patto di non concorrenza e congruità del corrispettivo
Giurisprudenza in Giurisprudenza

Sulle forme di protesta collettiva diverse dallo sciopero

9 Maggio 2025da Admin2

Cass. civ., sez. lav., sent. 11 aprile 2025, n. 9526

Con la sentenza in oggetto, la Cassazione ricorda che lo sciopero, per quanto espressamente tutelato dall’art. 40 della Costituzione, è soltanto una delle possibili manifestazioni dell’autotutela e del conflitto collettivo, protette dall’ordinamento direttamente attraverso la garanzia della libertà sindacale.

Il caso riguardava il licenziamento per insubordinazione di un gruppo di lavoratori, i quali avevano prestato la loro attività secondo la turnazione prevista dal ccnl anziché secondo quella decisa con accordo aziendale, per protestare contro la decisione dell’azienda di mantenere quest’ultima turnazione senza continuare a pagare l’indennità pattuita.

La Corte di Appello, pur riconoscendo il valore di protesta collettiva del contegno dei lavoratori, aveva escluso che potesse trattarsi di sciopero in mancanza di proclamazione da parte del sindacato e di astensione del lavoro, affermando che tale forma di protesta si poneva al di fuori delle forme di autotutela protette dall’ordinamento. Pertanto, i licenziamenti non erano discriminatori e ritorsivi, ma soltanto illeciti in quanto il comportamento non poteva essere qualificato come insubordinazione ma come un illecito disciplinare più lieve, per cui il contratto collettivo prevede una sanzione conservativa.

Era stata quindi applicata la tutela reintegratoria attenuata.

Secondo la Cassazione, invece, pur non potendosi parlare di sciopero in mancanza di astensione dal lavoro, la Corte di Appello aveva errato nel disconoscere la finalità sindacale della protesta, cioè di tutela delle condizioni di lavoro su un piano collettivo, la cui ricorrenza non richiede il coinvolgimento del sindacato. Pertanto, il contegno tenuto dai lavoratori doveva essere protetto come manifestazione di libertà sindacale e i licenziamenti erano nulli perché posti in essere in relazione allo svolgimento di attività sindacale, ai sensi dell’art. 4 della l. n. 604 del 1966.

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Giurisprudenza in Giurisprudenza

Partecipazione, conflitto ed eguaglianza nella trama del diritto del lavoro, Pisa 10-11 aprile 2025

28 Marzo 2025da Admin2

Partecipazione, conflitto ed eguaglianza nella trama del diritto del lavoro

Pisa, 10 e 11 aprile 2025 – Palazzo della Sapienza, Aula Magna Storica 

Il convegno di studi, che si inserisce nell’ambito del progetto PRIN 2020 INSPIRE (Inclusion Strategies through Participation In Workplace for Organizational Well-Being), rappresenta un’importante occasione di confronto tra studiosi, giuristi, magistrati e professionisti del diritto del lavoro, con l’obiettivo di analizzare il ruolo del conflitto, della partecipazione e dell’eguaglianza come elementi centrali nei processi di trasformazione sociale e organizzativa.

Il convegno, che sarà introdotto e coordinato dal Prof. Pasqualino Albi, si articolerà in tre sessioni. La prima giornata, 10 aprile, sarà dedicata al tema “Il conflitto come emancipazione”, con un approfondimento sulla dialettica tra sciopero, interessi collettivi e trasformazioni sociali. Nella sessione pomeridiana, il focus si sposterà sul processo del lavoro e sulle modalità di composizione giurisdizionale del conflitto.

La seconda giornata, 11 aprile, vedrà la terza sessione dedicata a “L’eguaglianza come inclusione” e affronterà questioni cruciali quali la retribuzione sufficiente, la sicurezza sociale, l’accesso alla conoscenza nell’era dell’intelligenza artificiale e la discriminazione nell’algorithmic management.

Interverranno autorevoli esperti del settore, tra cui accademici provenienti dalle principali università italiane, magistrati e professionisti, che offriranno un’analisi approfondita delle dinamiche del diritto del lavoro contemporaneo.

L’evento è accreditato presso l’Ordine degli Avvocati e l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Pisa per il riconoscimento di crediti formativi.

La partecipazione è aperta a tutti e gratuita, con iscrizione obbligatoria per i professionisti interessati ai crediti formativi.

Il convegno costituirà un’opportunità di riflessione e di dibattito su tematiche di grande attualità e ha l’obiettivo di contribuire al progresso degli studi giuridici e alla costruzione di un diritto del lavoro più inclusivo e attento alle trasformazioni sociali.

Qui la locandina del Convegno

Convegno 10 e 11 aprile 2025 locandina Pisa-def

https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2025/03/Scena.jpg 832 1472 Admin2 https://www.studiolegalealbi.com/wp-content/uploads/2019/07/logo-albi.png Admin22025-03-28 21:50:072025-03-28 21:51:23Partecipazione, conflitto ed eguaglianza nella trama del diritto del lavoro, Pisa 10-11 aprile 2025
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Prof.Avv.
Pasqualino Albi

Pasqualino Albi è professore ordinario di diritto del lavoro nel dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Pisa e avvocato giuslavorista. È autore di oltre cento pubblicazioni scientifiche in materia di diritto del lavoro, fra le quali tre monografie.

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