Cass. civ., sez. lav., 6 novembre 2025, n. 29343
La Cassazione annulla con rinvio la sentenza della Corte d’Appello che, pur ritenendo illegittimo il licenziamento disciplinare di un lavoratore per reiterata violazione di una prassi aziendale di controllo del prodotto, aveva applicato la sola tutela indennitaria ex art. 18, comma 5, St. lav.
La Suprema Corte ribadisce che, secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato, quando la condotta addebitata è riconducibile, anche in via generale, a una fattispecie che il contratto collettivo sanziona in modo conservativo, il licenziamento è ingiustificato e deve trovare applicazione la tutela reintegratoria attenuata di cui all’art. 18, comma 4, come riformato dalla legge n. 92/2012. Precisa inoltre che la sussunzione della condotta in clausole collettive generali ed elastiche non si traduce in un giudizio di proporzionalità riservato al giudice, poiché tale valutazione è già operata dall’autonomia collettiva. Nel caso concreto, la Corte d’Appello avrebbe dovuto verificare se la violazione della prassi aziendale potesse qualificarsi come negligenza nell’esecuzione della prestazione ai sensi dell’art. 144, comma 7, lett. c), del CCNL Turismo, al fine di individuare correttamente la tutela applicabile tra quelle previste dall’art. 18, commi 4 e 5, St. lav, ma invece ha “postulato la necessità che la previsione della contrattazione collettiva che punisce l’illecito disciplinare con sanzione conservativa sia tipizzata nel dettaglio, escludendo conseguentemente le disposizioni a contenuto elastico” e d’altro canto neanche ha spiegato “la ragione per cui la violazione da parte del lavoratore di una prassi operativa aziendale non possa configurare una negligenza nell’esecuzione del lavoro sussumibile nel raggio applicativo dell’art. 144, comma 7, lett. c) del CCNL in controversia”.
Sulla somministrazione abusiva di lavoro
/in GiurisprudenzaCass. civ., sez. lav., 7 novembre 2025 n. 29577
La Cassazione ha confermato la decisione della Corte d’Appello di Brescia che aveva riconosciuto l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra il lavoratore dipendente di un’agenzia di somministrazione e l’impresa utilizzatrice, a causa dell’illegittimo ricorso alla somministrazione a termine (in quanto stato inviato presso quest’ultima in 47 missioni per un totale di 37 mesi per svolgere identiche mansioni, inquadrate nel medesimo livello).
La Suprema Corte ha ritenuto che il superamento del limite massimo di utilizzo del lavoratore tramite somministrazione a tempo determinato di 24 mesi (d.l. 87/2018) comporta la trasformazione del rapporto in capo all’utilizzatore ai sensi dell’art. 38 del d.lgs. 81/2015. Sono stati respinti tutti i motivi della società, confermando la reintegrazione e l’indennità riconosciute al lavoratore, e soprattutto respingendo, nel senso sopra indicato, l’assunto della società utilizzatrice secondo il quale nella somministrazione la regola della trasformazione a tempo indeterminato dopo 24 mesi si applicherebbe unicamente ai contratti a tempo determinato stipulati con l’agenzia di somministrazione. La Corte invece, muovendo anche dallo stretto collegamento negoziale proprio della somministrazione di lavoro, afferma che “la nullità del rapporto di lavoro tra agenzia e lavoratore per superamento del limite di 24 mesi, si propaghi al contratto collegato, tra agenzia e utilizzatore: la conseguenza è il prodursi di una duplice conversione, sul piano soggettivo, potendo il lavoratore chiedere la costituzione del rapporto in capo all’utilizzatore, e su quello oggettivo, atteso che il contratto concluso col somministratore a tempo determinato diventa, con l’utilizzatore, un contratto di lavoro a tempo indeterminato”. La Corte ha affermato che tale interpretazione è coerente con la direttiva 2008/104/CE e con la giurisprudenza della Corte di Giustizia, che impongono di evitare un uso non temporaneo e reiterato della somministrazione.
La Corte di giustizia dell’UE e la Direttiva sui salari minimi
/in GiurisprudenzaCorte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza 11 novembre 2025 (causa C-19/23)
La Corte di giustizia in data 11 novembre 2025 ha emesso una sentenza nella causa proposta dal Regno di Danimarca contro il Parlamento e il Consiglio dell’UE, pronunciandosi sulla validità della Direttiva relativa a salari minimi adeguati nell’Unione europea (Dir. UE 2022/2041), concludendo per la conferma della validità di larga parte della direttiva. Ha infatti respinto la tesi principale della Danimarca, che era stata fatta propria anche delle conclusioni dell’Avvocato Generale presso la CGUE che si era espresso per l’annullamento integrale della direttiva, secondo cui la direttiva sui salari minimi adeguati violerebbe la ripartizione delle competenze fra Unione e Stati membri di cui all’art. 153 TFUE (con particolare riguardo al par. 5 che esclude espressamente dall’intervento legislativo europeo le materie della retribuzione e del diritto di associazione).
Ha infatti affermato l’insussistenza di tale violazione in quanto la direttiva non impone livelli salariali né obbliga gli Stati a introdurre un salario minimo legale, ma si limita a fissare obblighi procedurali e di monitoraggio che non violano il divieto per l’UE di intervenire direttamente in materia di retribuzioni, in particolare promuovendo la contrattazione collettiva e l’adozione di un quadro comune per la fissazione dei salari minimi adeguati.
Ha tuttavia accolto parzialmente il ricorso, annullando alcune parti dell’articolo 5 della direttiva: da un lato il par. 2, che imponeva agli Stati di utilizzare come criteri per stabilire l’adeguatezza dei salari minimi legali almeno i quattro elementi elencati nel paragrafo stesso, e dall’altro il par. 3 che con riferimento ai meccanismi automatici di indicizzazione dei salari minimi legali previsti nei singoli ordinamenti, li condizionava a che l’applicazione di tali meccanismi non comportasse una diminuzione del salario minimo legale. La Corte ha ritenuto che i due paragrafi dell’art. 5 in questione incidessero in modo eccessivo sulla determinazione dei salari, violando così il riparto di competenze suindicato.
Il lavoro agile non riduce la produttività
/in PrassiSecondo un recente studio della Banca d’Italia sull’impatto del lavoro agile – svolto analizzando dati dettagliati su imprese lavoratori e bilanci dal periodo pre-pandemico fino al 2023 – in media, il ricorso al lavoro da remoto non ha effetti significativi sulla produttività del lavoro, né su fatturato, occupazione, ore lavorate, salari o costi aziendali.
Tuttavia, emergono forti differenze tra imprese: quelle che hanno sperimentato effetti non negativi (o leggermente positivi) sulla produttività hanno mantenuto il lavoro da remoto anche dopo la fine dell’emergenza sanitaria, soprattutto se già dotate di buone pratiche manageriali e investimenti in tecnologie digitali. Al contrario, le imprese con maggiori difficoltà organizzative hanno abbandonato il lavoro da remoto una volta terminata la pandemia
Il lavoro da remoto non riduce quindi in media la produttività, ma la sua efficacia dipende fortemente dalle caratteristiche organizzative e tecnologiche delle singole imprese.
Clausola generica del CCNL e reintegrazione per licenziamento illegittimo
/in GiurisprudenzaCass. civ., sez. lav., 6 novembre 2025, n. 29343
La Cassazione annulla con rinvio la sentenza della Corte d’Appello che, pur ritenendo illegittimo il licenziamento disciplinare di un lavoratore per reiterata violazione di una prassi aziendale di controllo del prodotto, aveva applicato la sola tutela indennitaria ex art. 18, comma 5, St. lav.
La Suprema Corte ribadisce che, secondo l’orientamento giurisprudenziale consolidato, quando la condotta addebitata è riconducibile, anche in via generale, a una fattispecie che il contratto collettivo sanziona in modo conservativo, il licenziamento è ingiustificato e deve trovare applicazione la tutela reintegratoria attenuata di cui all’art. 18, comma 4, come riformato dalla legge n. 92/2012. Precisa inoltre che la sussunzione della condotta in clausole collettive generali ed elastiche non si traduce in un giudizio di proporzionalità riservato al giudice, poiché tale valutazione è già operata dall’autonomia collettiva. Nel caso concreto, la Corte d’Appello avrebbe dovuto verificare se la violazione della prassi aziendale potesse qualificarsi come negligenza nell’esecuzione della prestazione ai sensi dell’art. 144, comma 7, lett. c), del CCNL Turismo, al fine di individuare correttamente la tutela applicabile tra quelle previste dall’art. 18, commi 4 e 5, St. lav, ma invece ha “postulato la necessità che la previsione della contrattazione collettiva che punisce l’illecito disciplinare con sanzione conservativa sia tipizzata nel dettaglio, escludendo conseguentemente le disposizioni a contenuto elastico” e d’altro canto neanche ha spiegato “la ragione per cui la violazione da parte del lavoratore di una prassi operativa aziendale non possa configurare una negligenza nell’esecuzione del lavoro sussumibile nel raggio applicativo dell’art. 144, comma 7, lett. c) del CCNL in controversia”.
Legge n. 182/2025: ancora semplificazioni in materia di lavoro
/in NormativaLa l. n. 182/2025, che entrerà in vigore dal 18 dicembre 2025, introduce un ampio pacchetto di semplificazioni amministrative con rilevanti ricadute in materia di lavoro e immigrazione. Riduce da 12 a 6 mesi il termine per l’esercizio dell’autotutela da parte delle pubbliche amministrazioni (art. 1) e interviene sulle procedure per il rilascio dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato (art. 4), abbreviando i tempi e alleggerendo gli adempimenti documentali a carico di datore di lavoro e sportello unico. Sono previste semplificazioni per la professione di guida alpina (art. 10) e misure agevolative per favorire l’alloggio dei lavoratori del comparto turistico-ricettivo (art. 12). La legge attribuisce alle strutture territoriali delle organizzazioni datoriali comparativamente più rappresentative la possibilità di verificare i requisiti per l’assunzione di cittadini stranieri ai fini del rilascio del nulla osta (art. 20), e riduce a 30 giorni il termine per il rilascio della Carta blu UE ai lavoratori altamente qualificati (art. 21). Introduce inoltre un nuovo obbligo per i lavoratori percettori di integrazione salariale, che devono informare immediatamente il datore di lavoro dell’avvio di altra attività lavorativa (art. 22). È prorogata al 2025 la disciplina speciale del lavoro agricolo subordinato occasionale fino a 45 giornate annue, riservato a determinate categorie di soggetti (art. 23).
Rinnovato il CCNL Metalmeccanici 2025-2028
/in Contrattazione collettivaIl nuovo CCNL Metalmeccanici Industria 2025-2028 – rinnovato dopo lunghe e sofferte trattative, a 17 mesi dalla scadenza del precedente – introduce aumenti dei minimi tabellari per un totale di 177 euro entro il 2028 (così suddivisi con differente decorso: 53 € nel 2026, 59 € nel 2027, 65 € nel 2028), amplia i periodi necessari per il passaggio di livello in caso di mansioni superiori e potenzia il welfare aziendale portandolo a 250 euro annui dal 2026. Vengono aumentate le ore dell’orario plurisettimanale e ampliati i permessi (in particolare per i turnisti. Sono introdotte tutele specifiche con nuovi congedi e permessi. In materia di contratti a termine vengono definite causali specifiche e una clausola di stabilizzazione obbligatoria dal 2027 (stabilizzazione del 20% dei lavoratori a termine cessati nell’anno precedente, a cui viene subordinata l’operatività delle nuove causali). Dal 2026, i lavoratori in staff leasing (somministrazione a tempo indeterminato) da oltre 48 mesi maturano il diritto all’assunzione diretta. Rafforzata anche tutta la parte normativa riguardo alle relazioni sindacali, i diritti di informazione e partecipazione, il diritto soggettivo alla formazione, le regole sugli appalti, le norme su salute