La Corte di cassazione, con l’ordinanza del 3 maggio 2022 n. 13895, ha ritenuto illegittimo il licenziamento di una lavoratrice motivato dal rifiuto al trasferimento immediato da Firenze a Torino.
La lavoratrice, pur rifiutando il trasferimento, si era dichiarata disponibile allo svolgimento della prestazione lavorativa presso la sede originaria.
Nel giudizio, i giudici, hanno ritenuto legittimo il rifiuto e, dunque, annullato il licenziamento, ritenendo applicabile il principio di cui all’art. 1460 cod. civ. (“ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l’altro non adempie”) in ragione della notevole distanza del trasferimento presso una sede che da molto tempo non veniva coperta e che non era stata coperta neppure dopo il licenziamento nonché della violazione dell’obbligo di preavviso da parte della società.
Attività ispettiva sulle imprese sociali
da Admin2È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2022 il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 54 del 29 marzo 2022, che definisce forme, contenuti e modalità dell’attività ispettiva sulle imprese sociali.
Il provvedimento determina l’oggetto e l’ambito di applicazione delle attività di controllo, la verifica del rispetto delle disposizioni previste dal d. lgs. n. 112/2017 e la definizione del contributo per le spese relative al sistema di vigilanza nonché l’individuazione di criteri, requisiti e procedure per il riconoscimento degli enti associativi ai fini dell’esercizio delle ispezioni.
Proroga dell’obbligo delle mascherine nei luoghi di lavoro
da Admin2Il 4 maggio scorso, nella riunione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero della Salute, il Ministero dello Sviluppo Economico, l’INAIL e tutte le parti sociali, si è deciso di ritenere operante il Protocollo per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro del 6 aprile 2021, ove si prevede l’utilizzo obbligatorio delle mascherine secondo quanto previsto dal medesimo Protocollo.
Le parti si sono impegnate ad un nuovo incontro entro il prossimo 30 giugno per verificare l’opportunità degli aggiornamenti al Protocollo connessi all’evoluzione della situazione epidemiologica.
Rifiuto del trasferimento e illegittimità del licenziamento
da Admin2La Corte di cassazione, con l’ordinanza del 3 maggio 2022 n. 13895, ha ritenuto illegittimo il licenziamento di una lavoratrice motivato dal rifiuto al trasferimento immediato da Firenze a Torino.
La lavoratrice, pur rifiutando il trasferimento, si era dichiarata disponibile allo svolgimento della prestazione lavorativa presso la sede originaria.
Nel giudizio, i giudici, hanno ritenuto legittimo il rifiuto e, dunque, annullato il licenziamento, ritenendo applicabile il principio di cui all’art. 1460 cod. civ. (“ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l’altro non adempie”) in ragione della notevole distanza del trasferimento presso una sede che da molto tempo non veniva coperta e che non era stata coperta neppure dopo il licenziamento nonché della violazione dell’obbligo di preavviso da parte della società.
Crisi di impresa e rapporti di lavoro
da Admin2Il prossimo 9 giugno parteciperò al corso organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura, in collaborazione con la Struttura territoriale presso la Corte d’Appello di Napoli e l’Università degli Studi di Napoli Federico II.
La mia relazione si occuperà in particolare del rapporto di lavoro e della sua risoluzione nel codice della crisi di impresa e dell’insolvenza.
Le buone pratiche per la salute e la sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei e mobili
da Admin2Il prossimo 18 maggio parteciperò alla giornata di premiazione della prima edizione del Concorso nazionale “Archivio delle buone pratiche per la salute e la sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei e mobili” che si svolgerà presso l’Auditorium Inail di Piazzale Pastore in Roma.
Sarà l’occasione per riflettere su un tema centrale nel rapporto di lavoro, un tema che invece torna al centro dell’attenzione quando rivela le tragiche conseguenze che derivano del disinteresse (e a volte dal disprezzo) per la salute e per la sicurezza delle persone che lavorano.
Le tipizzazioni contrattuali nel licenziamento disciplinare
da Admin2La Suprema Corte, con la sentenza n. 11665 dell’undici aprile 2022 è intervenuta sulla previsione del comma 4 dell’art. 18 della legge n. 300/1970 – che sanziona, tra l’altro, la mancanza di giusta causa o giustificato motivo soggettivo perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili – affermando che nel caso in cui ”la fattispecie punita con una sanzione conservativa sia delineata dalla norma collettiva attraverso una clausola generale, al giudice è demandato di interpretare la fonte negoziale e verificare la sussimibilità del fatto contestato nella previsione collettiva anche attraverso una valutazione di maggiore o minore gravità della condotta”.
Ciò in quanto, per la Cassazione, dalla disposizione “non si evince alcun ragionevole richiamo ad una tipizzazione specifica e rigida delle singole fattispecie”.